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Modena-Vicenza Gara omologata, confermato l'1-0

mer, 04 nov 14:52:00 2009

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 novembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE B TIM

Gara Soc. MODENA – Soc . VICENZA del 31 ottobre 2009                                                                                

Il Giudice Sportivo premesso che:

il Vicenza Calcio S.p.A., in persona del Presidente sig. Sergio Cassingena, a mezzo fax trasmesso alle ore 11.53 del 3 novembre, ritualmente preannunciato con lo stesso mezzo alle ore 10.18 del giorno precedente, proponeva reclamo “in relazione al regolare svolgimento” della gara Modena-Vicenza del 31 ottobre, conclusasi con il risultato di 1-0, richiedendo che venisse disposto “l’obbligo di disputare nuovamente l’incontro”;a sostegno dell’assunto, la Società reclamante rilevava che, al 28° del primo tempo, in occasione della rete che avrebbe deciso l’esito della gara, il calciatore vicentino Braiati aveva subito un grave fallo ad opera di un calciatore modenese, senza che l’Arbitro, pur “in ottima posizione”, adottasse i provvedimenti consequenziali, espellendo il responsabile ed annullando la segnatura; nel reclamo si sottolineava inoltre che “la consapevolezza da parte del Direttore di gara di aver commesso tale grave errore ne aveva successivamente, dal punto di vista psicologico ed emotivo, condizionato la successiva direzione” tanto da provocare “l’impossibilità a proseguire”;a tale “difficoltà psicologica” era riconducibile l’espulsione per doppia ammonizione, nel corso del secondo tempo, del calciatore vicentino Ferri, provvedimento successivamente revocato dal Direttore di gara, resosi conto dell’errore commesso, dopo una sospensione del giuoco protrattasi per cinque minuti e venti secondi, come sostenuto dal reclamante e asseritamente confermato da un dvd allegato, con conseguente recupero limitato a soli cinque minuti, incidente sulla durata regolamentare della gara.

Considerato che:

compete a questo Organo il giudicare in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare “con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco” (il richiamo testuale della norma di cui all’art. 29 comma 3 CGS si rende doveroso);e la richiamata Regola 5 (sui poteri dell’Arbitro) sancisce, tra l’altro, che l’Arbitro “funge da cronometrista” e la Regola 7 (sulla durata della gara), sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo, precisa che “la durata del recupero è a discrezione dell’Arbitro”.Ne consegue, ovviamente, l’insindacabilità da parte di questo Giudice di ogni decisione adottata dall’Arbitro circa il recupero (in secondi…) della durata della gara in relazione ad eventuali interruzioni del giuoco, così come consegue, ancor più ovviamente, l’insindacabilità nel merito delle infrazioni rilevate, o meno, dal Direttore di gara e l’irrilevanza di ogni considerazione circa le “difficoltà psicologiche” asseritamente da costui incontrate.

P.Q.M.

delibera di:

respingere il reclamo della Soc.Vicenza in ordine alla regolarità della gara Modena-Vicenza;

omologare il risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo, Modena-Vicenza 1-0.

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