Serie A - Moggi, le motivazioni della sentenza GEA

Eurosport - ven, 30 gen 17:56:00 2009

Ecco la base su cui ha deliberato la Corte nell'ambito di Calciopoli

FOOTBALL 2009 Serie A Former Juventus general manager Luciano Moggi before being sentenced to 18 months in prison after being found guilty in the Gea World transfer corruption trial. - 0

"L'applicazione del diritto penale non trova limitazioni di sorta nell'ordinamento sportivo e i reati, da chiunque commessi, restano tali anche nel mondo del calcio". Questo uno dei principali passaggi delle motivazioni della sentenza pronunciata dalla X Sezione del tribunale di Roma l'8 gennaio scorso nel processo Gea che ha visto la condanna di Luciano Moggi a un anno e sei mesi e a quella del figlio Alessandro a un anno e due mesi per il reato di violenza privata.

Tutti gli altri imputati (Francesco Zavaglia, Francesco Ceravolo, Pasquale Gallo e Davide Lippi) furono assolti dalle accuse. Dal dispositivo letto dal presidente Luigi Fiasconaro cadde l'accusa per tutti gli imputati di associazione per delinquere.

"Il tribunale - si legge nella motivazione di 318 pagine gran parte delle quali dedicate alle testimonianze - ha constatato un fenomeno di generalizzata deregulation anche a cagione della scarsa attenzione e del limitato intervento degli organi direttivi e di controllo della Figc, nel quale i portatori di interessi potenzialmente confliggenti hanno potuto praticare metodologie spesso di natura illegittima sotto il profilo regolamentare, semplicemente sulla base del proprio potere reale e della propria capacità di influenza nelle determinazioni delle condotte altrui, e nella singolare presunzione che quella generalizzazione e diffusione di comportamenti scorretti fosse sufficiente ad escluderne radicalmente la illiceità".

Secondo il tribunale vi sono stati comportamenti che hanno travalicato anche la soglia della liceità penale "accompagnati dalla strana convinzione che anche l'applicazione dei principi elementari del diritto penale potesse o dovesse essere in qualche modo condizionata al previo conseguimento da parte delle società di calcio, degli agenti o degli stessi calciatori, dei propri personali interessi".

Le modalità e "l'atteggiamento intimidatorio di Luciano Moggi non integra la fattispecie dell'articolo 513 (illecita concorrenza) in danno del calciatore Emanuele Blasi né le modalità che possono essere ascritte tra quelle tipiche della criminalità organizzata". E' un altro dei passaggi delle motivazioni della sentenza della X Sezione del tribunale penale di Roma.

Nelle motivazioni si spiega che l'atteggiamento avuto dall'ex direttore generale della Juventus nei confronti di Blasi nell'ambito delle trattative per l'adeguamento del contratto dell'attuale calciatore del Napoli, allora alla Juventus, sono quelle della violenza privata. Il tribunale, sempre per la vicenda Blasi, parla di "rapporto del tutto illegittimo tra Luciano Moggi e il figlio nella gestione dei calciatori da cui lo stesso Alessandro Moggi riceveva la procura".

"Ciò che all'inizio del rapporto veniva prospettato - si legge ancora nelle motivazioni - direttamente o indirettamente, per propiziare il rilascio della procura, successivamente diventava lo strumento per la sottoposizione del giocatore alla volontà e agli specifici interessi dei Moggi che non sempre potevano o dovevano coincidere con quelli del giocatore, ma che, in caso di contrasto, si dovevano risolvere sempre a beneficio dei due imputati e in danno del giocatore che rappresentava alla fine la parte più debole del rapporto".

"La qualità e l'entità della minaccia rivolta al calciatore Nicola Amoruso risultano idonee a integrare il delitto di violenza privata: la prospettazione di stroncargli la carriera formulata da Luciano Moggi, accompagnata dalla sostanziale complicità di Alessandro Moggi, non rappresentava né poteva essere intesa dal giocatore come una semplice boutade o battuta di gergo calcistico o pallonaro". Questo un altro dei passaggi delle motivazioni della sentenza del tribunale di Roma emessa l'8 gennaio scorso nell'ambito del processo Gea.

Si parla inoltre non di semplici battute perché chi le aveva pronunciate nei confronti di Amoruso "era il direttore generale della sua società, suo datore di lavoro, ossia la persona che solo l'anno precedente aveva potuto decidere il suo ritorno nella Juventus".

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Commenti 21 - 40 di 40

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  1. Per Tony: cerco di mantenermi in forma, ma sono un incredibile sedentario. Ciao alla prossdima e buon fine settimana anche a te.

    Da Carcarese, il sab 31 gen 12:21
  2. 10 più di me ma, senza ironia, sembra che ne hai 10 di meno di me.- Ciao e buon fine settimana

    Da Tony, il sab 31 gen 12:14
  3. Per Tony: Tutto okay grazie! No sono stato presente qua e la. Ho assaggiato la grappa dei conterranei di Gian Carlo Salvi e ti devo dire che non e' male, ovviamente non e' quella Vicentina. Caro mio sono quasi 54. Quella precedente era una foto di 3 anni fa.

    Da Carcarese, il sab 31 gen 12:08
  4. Ciao Giuseppe, tutto bene, grazie, spero anche te.- Sei sparito per un pò e qui, nei forum yahoo, è scoppiata l'anarchia.- Che t'è successo? c'è stata una slavina lì a Dubai che t'ha coperto casa?
    P.S. bella foto sembri più giovane dei tuoi 80nni dichiarati (o erano un pò meno?)

    Da Tony, il sab 31 gen 11:49
  5. L'associazione a delinquere e i maneggi sul mercato sono caduti con la sentenza Gea; così, sull'onda di questa stessa sentenza cadranno le accuse a Napoli; ieri Paparesta ha ammesso di non essere mai stato chiuso nello spogliatoio (come già si capiva leggendo tutte le intercettazioni e non solo quelle riportate dai giornali volutamente)e anche questa pietra è stata smantellata. Si vede già la luce in fondo al tunnel, ma non per tutti...;)

    Da F, il sab 31 gen 10:55
  6. Per nclsaverio: ti quoto al 100%.

    Da Carcarese, il sab 31 gen 10:42
  7. Per Tony: ciao! Tutto okay?

    Da Carcarese, il sab 31 gen 10:42
  8. discorsi a vanvera, voglio solo il rettangolo verde, il resto è noia.

    Da nclsaverio, il sab 31 gen 9:26
  9. Moggi nella mia parrocchia cercano un chierichetto.Tu hai proprio la faccia giusta:prova vedrai che diventerai qualcuno!!

    Da Luciano S, il sab 31 gen 0:48
  10. Milan 18 coppe, a parte che manco sai di che stai parlando (e scrivendo) però, a termine, metti Wilkipedia come firma finale...tutti laureati e avvocati ci sono in 'sti forum.- Solo io ciò la terza media, e passata a fatica perdipiù...ecchecaspita

    Da Tony, il sab 31 gen 0:03
  11. enzo biagi: il processo calciopoli e un processo basato sul nulla. previsione: in primo grado una condannuccia la danno senno sai che figura di @#$% mobilitare mezza italia mandare in b la squadra piu blasonata e poi dire abbiamo scherzato.secondo grado si smonta tutto con ricorso dell accusa xche bisogna far vedere che noi magistrati non avevamo solo manie di protagonismo .
    terzo grado assoluzioni e frasi tipo....la giustizia sportiva e un altra cosa e tronchetti dopo aver fatto un buco nella telecom ora ce ne fa un secondo nel culo per sodomizzarci meglio

    Da are o, il ven 30 gen 23:18
  12. Le questioni di costituzionalità sorte intorno all'istituto del patteggiamento sono: a) quelle relative alle incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. nel decidere procedimenti connessi, determinata dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento nei confronti di alcuno degli imputati; b) quelle relative alla mancata previsione della condanna alle spese civili (la Corte Costituzionale con sentenza 443 del 1990 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estende anche alle spese della parte civile l'esclusione dell'onere di pagamento delle spese processuali).

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:19
  13. Come abbiamo visto innanzi potrebbe anche accadere che le parti chiedano una pena in applicazione pur difettando la prova della responsabilità dell'imputato. C'è chi vi ha scorto un profilo di illegittimità costituzionale dimenticando che esiste una norma cerniera nel sistema processuale penale rappresentata dall'art. 129 c.p.p., secondo cui il giudice "in ogni stato e grado del processo,quando riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità lo dichiara d'ufficio con sentenza." Tale norma impone al giudice di affermare - allo stato degli atti - l'innocenza dell'imputato addirittura anche difronte a cause concorrenti di estinzione del reato (comma secondo cit. art.). Poiché l'istanza di patteggiamento deve riguardare tutte le imputazioni formulate dal P.M. è evidente che nel caso in cui il giudice dovessere ritenere non sussistente la responsabilità penale in ordine ad uno dei fatti contestati, fermo restando l'obbligo di declaratoria immediata ex art. 129 c.p.p., non potrà modificare l'accordo, ma dovrà limitarsi a rigettare la richiesta rimettendo (se la richiesta è formulata in fase di indagine preliminare) gli atti al P.M., ovvero (nel caso di procedimento giunto ad una fase successiva a quella dell'indagine preliminare) procedere al giudizio.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:19
  14. Si è detto che la parte può condizionare l'accoglimento della istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il consenso del P.M. deve riguardare espressamente anche tale richiesta. Ove il giudice decidesse di non potere concedere il beneficio non potrà accogliere la istanza solo per la applicazione della pena, ma dovrà rigettarla integralmente.

    Quanto, poi, alla pronuncia sulla eventuale domanda civile della persona offesa e/o danneggiata (parte civile) il giudice non pronuncia sull'an, ma si limita alla sola liquidazione delle spese di costituzione (fatta eccezione nel caso del patteggiamento richiesto nel corso delle indagini preliminari, considerato (a) che la sentenza di patteggiamento, per quanto equivalga a sentenza di condanna, non è una sentenza di condanna (b) la richiesta di patteggiamento non equivale a confessione di una responsabilità penale e (c) che la costituzione della parte civile può aver luogo per la prima volta solo nella fase del giudizio, cioè all'udienza preliminare, ove essa è prevista).

    Fra le altre eventualità abbiamo visto che vi è anche quella del giudice che ritiene non corretta la qualificazione giuridica del reato, così come contestato dal P.M.. Ebbene, poiché non è consentita la modifica negoziale della qualificazione giuridica del fatto (c.d. patteggiamento sulla imputazione, possibile nel sistema anglo-americano), il giudice se ritiene sbagliata la imputazione deve rigettare l'istanza di patteggiamento.

    Quanto - infine - al regime delle impugnazioni, come già detto, la sentenza di applicazione della pena non è appellabile, ma ricorribile solo per Cassazione.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:17
  15. Vediamo cosa succede dopo. Le evenienze sono cinque: a) il p.m. non presta il consenso; b)il Giudice ritiene la pena non congrua; c) il giudice ritiene di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale richiesto come condizione di accesso al "patteggiamento"; d) il giudice ritiene non corretta la qualificazione giuridica del fatto reato; e) il giudice ritiene carente la prova del fatto di cui all'imputazione. Ebbene, nel primo caso (a) il giudice prende atto della mancanza del consenso del P.M., procede al giudizio e all'esito se ritiene congrua la richiesta formulata da parte dell'imputato applica la pena chiesta dall'imputato con l'istanza di patteggiamento, con tutte le conseguenze previste in caso di accoglimento del patteggiamento (esonero dalle spese, riduzione di un terzo di pena, ecc.). Nel secondo caso (b) occorre distinguere il caso della istanza proposta in sede di indagine o di udienza preliminare da quella proposta innanzi al giudice del dibattimento. Nei primi due casi il giudice raccoglie la istanza e se ritiene la pena non congrua la rigetta senza far altro; nel terzo caso, invece, rigetta e trasmette gli atti ad altro giudice per il giudizio ordinario. Il nuovo giudice non potrà pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, ma deve procedere al dibattimento e se, giunto alla fine, ritiene fondata la richiesta di patteggiamento, anche sotto il profilo della congruità della pena, concluderà il giudizio applicando la pena chiesta dalle parti, con tutte le conseguenze (legali) che ne derivano in termini di spesa, benefici ed altro.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:16
  16. Vediamo un esempio. Tizio, incensurato e reo confesso, è imputato di furto aggravato per aver sottratto una autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via e perciò esposta a pubblica fede. La confessione di Tizio può essere positivamente valutata in suo favore come attenuante generica e la sua condizione di incensuratezza può far prevalere questa attenuante sull'aggravante della esposizione a pubblica fede del bene oggetto di furto. Ecco come Tizio potrà chiedere al Giudice l'applicazione di una pena: "Concesse le attenuanti generiche per la confessione resa, da ritenersi prevalenti sull'aggravante contestata, Tizio chiede applicarsi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, così ridotta ex art. 444 c.p.p. (fino a 1/3), la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, rinveniente dalla riduzione ex art. 62bis c.p. della pena base di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa; subordina la richiesta di applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena."

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:15
  17. La richiesta, che può essere formulata durante le indagini preliminari, in udienza preliminare (prima delle formulazioni delle conclusioni), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimento monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, e infine con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna, può essere subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La richiesta può altresì avvenire entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato.

    Il pubblico ministero se dissente deve enunciarne i motivi.

    Inoltre se la struttura del procedimento penale lo consente l'imputato che si è visto rigettare la richiesta di patteggiamento - poiché mancava l'assenso del Pm o perché il giudice non ha accolto la sua richiesta - può ripresentarla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura e questi può accettarla se ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero o il rigetto da parte del giudice. In tal caso però l'ufficio del pubblico ministero può proporre appello (in deroga alla disciplina generale che invece dispone l'inappellabilità di questa sentenza). Non solo: il giudice può pronunciare ugualmente sentenza che applica la pena richiesta anche alla chiusura del dibattimento o nel giudizio d'impugnazione se ritiene congrua la pena chiesta dall'imputato e ingiustificato il dissenso del Pm o il rigetto del giudice sempre che l'imputato la abbia ripresentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Anche in tale caso l'ufficio del Pm potrà proporre appello se questi era dissenziente.

    L'imputato può chiedere l'applicazione di pena anche nel corso del dibattimento solo se il Pubblico ministero procede alla contestazione di un fatto diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio se risulta da elementi già in suo possesso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:14
  18. Il "patteggiamento" (termine breve per indicare ciò che più correttamente è definito "applicazione della pena su richiesta delle parti") è, nel contesto della procedura penale, il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato, e sempre che vi consenta il Pubblico Ministero, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile".

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:13
  19. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:13
  20. ...Col patteggiamento l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    Da MILAN 18 COPPE, il ven 30 gen 22:09
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