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    Corte Federale: "Conte consapevole dell'illecito"

    Come un orologio, dopo la conferenza del tecnico bianconer, arrivano anche le motivazioni della Corte di giustizia federale: "Carobbio non merita l'etichetta di 'bugiardo incallito'. La Federcalcio ha segnalato il giudice Piero Sandulli per le frasi contro Conte

    "Conte deve rispondere di omessa denuncia perché era pienamente consapevole dell'illecito tanto da avere posto in essere un comportamento particolarmente significativo in proposito". Con queste parole la Corte di giustizia federale spiega le ragioni dei dieci mesi di squalifica inflitti all'allenatore della Juventus Antonio Conte nell'ambito del secondo processo stagionale sul calcioscommesse.

    Nelle 13 pagine della sentenza, pubblicate sul sito della Federcalcio, i giudici chiariscono come in ordine alla partita AlbinoLeffe-Siena "la responsabilita' di Conte risulta avvalorata da una circostanza che poteva essere diversamente valutata, nella sua gravità, sia dalla Procura che dai Giudici di prime cure, in modo da poter configurare, ovviamente verificata la sussistenza dei presupposti, una fattispecie diversa e più grave di incolpazione".

    La Corte fa riferimento a una delle dichiarazioni fatte da Filippo Carobbio davanti agli investigatori federali lo scorso 10 luglio: "Il predetto tesserato ha raccontato di un ulteriore momento in cui, all'interno della società Siena, è stato affrontato il tema dell'accordo finalizzato a far vincere l'Albinoleffe, risalente a circa due settimane prima della data in cui era programmata la gara in questione e, più precisamente, prima che si disputasse Ascoli-Siena del 14 maggio 2011. In occasione di una riunione all'interno dello spogliatoio alla presenza dei calciatori e dell'allenatore Conte, quest'ultimo, nel mostrarsi favorevole ad agevolare la vittoria dell'Albinoleffe, invito' i propri calciatori a confermare l'adesione o a chiamarsi fuori dall'accordo".

    L'unico a dissociarsi, spiega la Corte, fu "il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell'Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di favore il Siena lo riservasse anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di li' a poco, anch'essa impegnata, al pari dell'Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L'allenatore Conte, dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da allora e fino al termine del campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che lo stesso partecipasse agli allenamenti".

    Una decisione per la quale Conte, secondo i giudici, "non ha fornito, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, motivazioni credibili, attribuendola in un primo momento, ad un infortunio del Mastronunzio del tutto inesistente, e, successivamente, al fatto che il predetto calciatore non avesse dimostrato un adeguato spirito di gruppo per avere rifiutato di trasferire il proprio domicilio da Empoli a Siena". Tra l'altro Mastronunzio, ricorda la Corte, era uno dei giocatori maggiormente impiegati nel campionato con "ben 35 presenze, condite dalla segnatura di 9 reti", prima dell'esclusione dalla rosa: "Sul predetto episodio (ovvero l'esclusione dalla rosa, ndr) la difesa si è limitata a cercare di dimostrare che l'esclusione del calciatore Mastronunzio sarebbe avvenuta per motivi tecnici - aggiungono i giudici - Si tratta della terza spiegazione che, nel corso del presente procedimento, e' stata fornita della predetta esclusione". In ordine alla quantificazione della sanzione, conclude la Corte, "si ritiene che il proscioglimento da uno dei due addebiti contestati (omessa denuncia per Novara-Siena, ndr) non consenta, comunque, di ridurre la stessa rispetto alle statuizioni sul punto della C.D.N., attesa la evidenziata particolare gravità del comportamento, nei fatti sicuramente quanto meno omissivo, tenuto dal sig. Conte con riferimento all'incontro di calcio Albinoleffe-Siena".

    "Carobbio non merita l'etichetta di 'bugiardo incallito' come anche quella di soggetto di 'assoluta credibilita''. Le dichiarazioni dello stesso devono, pertanto, essere valutate oggettivamente prescindendo da quello che sembra un vero e proprio preconcetto, nel bene e nel male". Così la Corte di giustizia federale, nelle motivazioni della sentenza d'appello relativa alla condanna di Antonio Conte nell'ambito del processo sportivo sul calcioscommesse, affronta la questione della credibilità del pentito Filippo Carobbio, grande accusatore dell'allenatore della Juventus. "La teoria elaborata dalla difesa di Conte - si legge nelle 13 pagine scritte dai giudici - secondo la quale Carobbio sarebbe un soggetto che avrebbe in modo quasi scientifico, e peraltro a freddo, costruito un vero e proprio castello di menzogne al fine di causare un gravissimo pregiudizio alla società del Siena e al sig. Conte, non convince affatto". Innanzitutto la Corte federale ritiene poco credibile l'episodio su cui la difesa "torna in modo quasi ossessivo", ovvero la mancata concessione da parte di Conte del permesso richiesto da Carobbio per assistere al parto della moglie. "L'effettiva verificazione dell'episodio relativo al diverbio tra la moglie di Carobbio e la compagna di Conte, che sarebbe avvenuto in occasione della festa di compleanno della figlia del calciatore Brienza, suscita notevoli perplessità - spiegano i giudici - In primo luogo, + poco credibile che la moglie di un calciatore professionista, i cui lauti guadagni sono ben noti, possa lamentarsi di essere stata costretta ad una spesa di 1.500 euro; a ciò si aggiunga, che la predetta spesa sarebbe stata dovuta alla necessità di farsi assistere, da un punto di vista morale, da una ostetrica; orbene, questa Corte non può esimersi dall'evidenziare che appare quantomeno curioso che la sig.ra Carobbio abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una ostetrica per avere, in mancanza del marito (soggetto insostituibile), un supporto morale. Ma, anche a voler ritenere credibile il predetto episodio, si rileva come la mancata concessione del permesso ha, con ogni probabilità, causato il risentimento della moglie di Carobbio, e non di quest'ultimo". In seconda analisi, accettando per assurdo l'ipotesi del risentimento, la Corte evidenzia come questo non sarebbe comunque "in grado di giustificare il comportamento di Carobbio, il quale avrebbe inventato di sana pianta l'esistenza di diversi illeciti sportivi, coinvolgendo diversi tesserati del Siena, solo perché non gli era stato concesso un permesso ovvero perché, dopo la promozione in Serie A, era stato ceduto ad una squadra di Lega Pro, peraltro dietro pagamento di una consistente buona uscita. Se così fosse, saremmo veramente in presenza di un mitomane; il che questa Corte si sente di escludere con decisione".

    Per finire, la Corte si sofferma sull'ipotesi estrema formulata dalla difesa di Conte: Carobbio avrebbe accusato il proprio ex allenatore per alleggerire la propria posizione in sede penale: "Orbene - osservano i giudici - anche questo tentativo non convince. Ed invero, non può non evidenziarsi la contraddizione in cui incorre l'odierno appellante che, da un lato, afferma che la magistratura di Cremona ritiene Carobbio un soggetto che non merita la qualifica di collaboratore perché rende dichiarazioni che sono un mix tra verità e fantasia, ma poi sostiene che Carobbio avrebbe parlato del coinvolgimento di Conte al fine di ottenere una derubricazione delle accuse penali nella più benigna ipotesi della frode sportiva. Delle due l'una: o Carobbio non è credibile per la magistratura di Cremona e allora potrebbe raccontare qualunque cosa senza potere ottenere alcun vantaggio dal punto di vista dell'indagine penale; oppure Carobbio è credibile a prescindere di chi e di che cosa parla".

    La Federcalcio ha segnalato il giudice Piero Sandulli alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva per l'intervista concessa ieri all'emittente Radio Capital sul procedimento relativo all'allenatore della Juventus Antonio Conte. L'avvocato romano, componente della Corte di giustizia federale, rischia ora un procedimento disciplinare sulla base del combinato disposto dell'art. 28 (comma 2) del Codice di giustizia sportiva e dell'art.2 del Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, norme che precludono ai giudici la possibilità di esprimere commenti sui processi nei quali sono coinvolti. La Commissione di garanzia - presieduta da Pasquale De Lise (ex presidente del Consiglio di Stato) e composta dagli ex presidenti della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti e Cesare Mirabelli, dall'ex capo delle ufficio indagini della Federcalcio Francesco Saverio Borrelli e dal magistrato della Corte dei Conti e presidente del collegio dei revisori dei conti del Coni Raffaele Squitieri - è l'organo di autodisciplina della giustizia sportiva e può comminare sanzioni ai giudici